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Trasporto alle scuole superiori per studenti disabili

7 novembre 2006

Con la Sentenza n. 167 del 22/2/06 (consultabile alla pagina web: www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sentarcampania_22206.htm) il T.A.R. di Salerno ha per il momento posto un punto fermo alle incertezze sul diritto al trasporto gratuito alle scuole superiori degli alunni con disabilità, ponendolo a carico delle Province.
Infatti sino ad oggi si aveva una Sentenza del TAR di Catania del 2002, che aveva affermato tale interpretazione della normativa vigente, ma era stata smentita dal TAR Liguria che si basava su di una interpretazione letterale dell'art 28 comma 1 della Legge n. 118/1971 che prevede espressamente tale gratuità solo per la scuola dell'obbligo.
Il T.A.R. di Salerno, invece, opera una interpretazione storico-evolutiva della stessa norma, pervenendo allo stesso risultato del TAR Catania, però con ampia motivazione.
Giustamente osserva il TAR Salerno che la Legge n. 118/71 , mentre prevedeva la gratuità del trasporto scolastico a carico dei Comuni per la scuola dell'obbligo, non stabiliva il diritto degli alunni con disabilità alla frequenza delle scuole superiori. Ma proprio per questo motivo il comma 3 della stessa legge è stato dichiarato incostituzionale con Sentenza della Corte costituzionale. Dunque, osserva il TAR Salerno, essendosi esteso il diritto all’integrazione anche alle scuole superiori, si debbono estendere anche le misure strumentali come il trasporto.
Il TAR Liguria aveva invece sostenuto che la Sentenza della Corte costituzionale riguardasse solo il diritto allo studio e non anche quello al trasporto.
Ma il TAR Salerno obietta che l'art 139 del decreto legislativo n. 112/98 stabilisce che il supporto organizzativo per l'integrazione nelle scuole superiori è a carico delle Province. Il fatto che tradizionalmente il trasporto fosse stato sempre a carico dei Comuni è ormai superato da un dato normativo letterale e logico-giuridico preciso. Infatti , se è vero che l'art 7 della Legge n. 328/00 non prevede fra i compiti delle Province anche quello del trasporto gratuito per l'integrazione nelle scuole superiori e che l'art 14 della stessa legge pone a carico dei Comuni di garantire la realizzazione del progetto globale di vita delle persone con disabilità, queste sono norme generali, mentre l'art 139 del decreto legislativo n. 112/98 è una norma speciale, concernente specificamente questa materia dell' integrazione scolastica e, come tale, prevale sulle norme generali.
Sotto un profilo logico, dice la sentenza, Il trasporto a scuola è il primo dei supporti che consentono l'integrazione e quindi deve essere compreso per necessità logica nel concetto di supporto organizzativo.
Sulla base di queste argomentazioni, il TAR Salerno ha finalmente posto un punto fermo su un contenzioso che si trascina da oltre sette anni.
La gratuità del trasporto, se una volta poteva giustificarsi in termini di assistenza, oggi è oggetto di un diritto. Infatti la recente Legge n. 67/06 ha fissato il principio della non discriminazione e delle pari opportunità per le persone con disabilità.
Ora, se gli alunni con disabilità, che non sono autonomi per andare a scuola, dovessero pagarsi il trasporto necessario, sarebbero discriminati economicamente rispetto agli altri cittadini che tale trasporto possono effettuare coi mezzi pubblici. Pertanto non di gratuità assoluta dovrebbe parlarsi, ma del trasporto specifico per loro allo stesso costo dei mezzi pubblici accessibili agli altri cittadini.
(fonte edscuola.it)

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