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Nuove norme per alunni con handicap

31 agosto 2006

Lo scorso maggio è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap.
Col Decreto della Presidenza del Consiglio, che ha dato attuazione a quanto indicato dalla Legge Finanziaria per il 2003, vengono quindi stabilite le norme da seguire per il riconoscimento dell’handicap dei bambini al momento dell’iscrizione a scuola. Diverse sono le novità che vengono introdotte rispetto al regolamento precedente.
I genitori del bambino (o chi ne esercita la potestà parentale) devono fare richiesta documentata all'ASL che dispone l’accertamento della situazione di handicap. L’accertamento, che avviene in maniera collegiale, come già prevedeva la legge 104/1992 agli articoli 12 e 13, deve essere effettuato in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
I componenti del collegio sottoscrivono un verbale che deve riportare l’indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata, facendo riferimento alle classificazioni internazionali dell’OMS e alla specificazione dell’eventuale carattere di gravità della patologia. Può essere indicata nel verbale anche la rivedibilità del soggetto interessato. Gli accertamenti precedono e servono per la diagnosi funzionale dell’alunno, che deve essere redatta dall’unità multidisciplinare che è attiva presso l'ASL.
Terminata questa prima fase, il verbale dell’accertamento e il documento con la diagnosi funzionale vengono trasmessi ai genitori che dovranno a loro volta inviarlo all’istituto scolastico dove intendono iscrivere il bambino. La scuola provvede dunque ad attivare le azioni di sostegno necessarie sulla base di un profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato. Il piano deve anche contenere le proposte sulle individuazione delle risorse necessarie e il numero delle ore di sostegno.
Quando esistono alunni con handicap molto gravi l’Ufficio Scolastico Regionale può prevedere l’attivazione di posti di sostegno anche in deroga al rapporto insegnanti-alunni previsto dalla normativa.

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