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Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale
"Valle di Susa"
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:: Statuto

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA"

STATUTO CONSORTILE
Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4/A/2003 del 20.03.2003

STATUTO DEL CONSORZIO

  • Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
  • Titolo II: ORGANI DEL CONSORZIO
    • Capo I: L'Assemblea Consortile
    • Capo II: Il Presidente dell'Assemblea Consortile
    • Capo III: Il Consiglio di Amministrazione
    • Capo IV: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
    • Capo V: Il Direttore
  • Titolo III: ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI
    • Capo I: ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
  • Titolo IV: CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
  • Titolo V: RESPONSABILITA' E CONTROLLI
  • Titolo VI: PARTECIPAZIONE
  • Titolo VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - (Costituzione del Consorzio)

  1. E' costituito, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il Consorzio denominato: Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa", siglabile in Con.I.S.A. "Valle di Susa", tra i Comuni di: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Vaie, Venaus, Villardora e Villar Focchiardo, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali nell'ambito territoriale dei suddetti Comuni.

ART. 2 - (Natura giuridica del Consorzio)

  1. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.
  2. Il Con.I.S.A. è un Consorzio che deve essere qualificato quale Consorzio di funzioni, in quanto gestisce servizi socio-assistenziali; ad esso si applicano quindi le disposizioni dell'art.2.2 del T.U.EE.LL 267/2.000, cioè le norme sugli Enti Locali previste dal precitato T.U.EE.LL 267/2.000.

ART. 3 - (Sede del Consorzio)

  1. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Susa. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile può essere istituita una sede diversa.

ART. 4 - (Finalità del Consorzio)

  1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
  2. Il Consorzio esercita le funzioni che la Legge 8/11/2000 n. 328 attribuisce ai Comuni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali in materia.
  3. Il Consorzio persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento.

ART. 5 - (Servizi aggiuntivi)

  1. Il Consorzio può erogare servizi, attinenti alle finalità per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi e in risposta a specifiche esigenze di politica sociale.
  2. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

ART. 6 - (Durata del Consorzio e scioglimento)

Il Consorzio ha durata indeterminata. Lo scioglimento del Consorzio avviene per deliberazione degli Enti consorziati che rappresentino la maggioranza qualificata delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea Consortile. In caso di scioglimento il patrimonio è ripartito fra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla Convenzione, nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio; gli oneri diretti e indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli Enti consorziati.

ART. 7 - (Recesso dal Consorzio)

  1. Il recesso anticipato dell'Ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse o a motivate determinazioni di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.
  2. Il recesso è comunicato all'Assemblea Consortile, che ne prende atto, con preavviso di almeno un anno rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  3. Gli Enti consorziati approvano successivamente la modifica dello Statuto e della Convenzione.
  4. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle obbligazioni. Nel caso che il recesso sia imposto da norme di legge sopravvenute o determinato da una nuova e differente definizione degli ambiti territoriali, l'Assemblea Consortile, nel prenderne atto, individuerà le modalità di regolazione dei rapporti giuridico-economici. Il Capitale conferito rimane di proprietà del Consorzio, andando la quota di partecipazione del consorziato receduto ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri soci.

ART. 8 - (Ammissione al Consorzio di altri Enti)

  1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, l'ammissione di altri Enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'assunzione della deliberazione di ammissione da parte dell'Assemblea Consortile.
  2. Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

ART. 9 - (Adozione e modifica dello Statuto)

  1. Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.
  2. Le modifiche che riguardano i fini, la durata, i rapporti finanziari fra Enti ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dai rispettivi Consigli Comunali, su proposta adottata dall'Assemblea Consortile, a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione. Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea Consortile, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e delle quote di partecipazione.

Titolo II
ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 1O - (Gli organi)

  1. Sono organi del Consorzio:
    1. l'Assemblea Consortile;
    2. il Consiglio di Amministrazione;
    3. il Presidente dell'Assemblea Consortile;
    4. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    5. il Direttore;
    6. il Revisore.

CAPO I
L'Assemblea

ART. 11 - (Composizione)

  1. L'Assemblea Consortile è l'organo istituzionale del Consorzio e rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti.
  2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.
  3. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea Consortile.
  4. I componenti dell'Assemblea Consortile permangono in carica sino a quando conservano la carica di Sindaco del Comune consorziato.
  5. Ciascun Ente associato partecipa al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione.

ART. 12 - (Competenze)

  1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio ed ha competenza sugli atti fondamentali dell'Ente.
  2. L'Assemblea Consortile in particolare:
    1. elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile fra i suoi componenti;
    2. elegge il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente e Vice Presidente;
    3. pronuncia la decadenza dei propri componenti e la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
    4. nomina il Revisore del Conto;
    5. determina le indennità spettanti ai componenti dell'Assemblea Consortile ed al Revisore;
    6. indica al Consiglio di Amministrazione le modalità di nomina del Direttore;
    7. definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata dalla legge all'Assemblea Consortile;
    8. approva le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali;
    9. propone agli Enti consorziati eventuali modifiche statutarie di cui all'art. 9, c. 2;
    10. delibera la ammissione di altri Enti al Consorzio.
  3. L'Assemblea Consortile inoltre approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
    1. gli indirizzi ed i programmi Socio-Assistenziali ed i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni ed alla fornitura di servizi, a carattere continuativo, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consorzio, il Bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, l'Assestamento e il Rendiconto;
    2. i Regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto;
    3. gli atti di disposizione relativi al Patrimonio consortile e la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali e prestiti obbligazionari;
    4. le Convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;
    5. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea stessa o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore o dei Responsabili di Area.
  4. L'Assemblea adotta, altresì, le modifiche dello Statuto di cui all'art. 9, 2° comma, 2° cpv.
  5. L'Assemblea prende altresì atto delle forme di recesso di cui all'art. 7, comma 4, del presente Statuto.
  6. Le deliberazioni indicate nel presente articolo sono considerate atti fondamentali; conseguentemente vanno trasmesse, secondo le modalità operative stabilite dall'Assemblea, agli Enti consorziati.

ART. 13 - (Funzionamento)

  1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal presidente che formula l'ordine del giorno.
  2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è fatto pervenire alla sede del Comune consorziato almeno: - 5 gg. prima dell'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria;
    - 3 gg. prima dell'adunanza, nel caso di convocazione straordinaria;
    - 24 ore prima dell'adunanza, nel caso di convocazione d'urgenza;
    ed è pubblicato agli Albi Pretori della sede consortile e dei Comuni consorziati.
  3. L'Assemblea Consortile si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Rendiconto finanziario e negli altri casi previsti dallo Statuto.
  4. L'Assemblea Consortile si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei componenti dell'Assemblea Consortile o su richiesta del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dal deposito della domanda che deve contenere gli argomenti da trattare, i quali devono rientrare nelle competenze dell'Assemblea Consortile.
  5. L'Assemblea Consortile è validamente costituita con l'intervento di un numero di soci che rappresenti almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo assembleare può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla seduta di prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile. Nell'avviso di prima convocazione può già essere fissato il giorno della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea Consortile deve essere riconvocata entro 20 giorni dalla data della prima convocazione.
  6. Le sedute dell'Assemblea Consortile sono pubbliche, salvo quando vengano trattate questioni, riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.
  7. Presso la Segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea Consortile, almeno 48 ore prima della seduta assembleare, non comprendendo i giorni festivi.

ART. 14 - (Deliberazioni)

  1. Alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione ed esecutività.
  2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione alla seduta nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
  3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta.
  4. Nelle votazioni segrete a ciascun componente dell'Assemblea Consortile saranno consegnate le schede di votazione in proporzione alle quote di partecipazione del Comune rappresentato.
  5. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea Consortile si applicano le norme dettate da apposito Regolamento.
  6. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
  7. Alle riunioni dell'Assemblea Consortile possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

CAPO II

ART. 15 - (Presidente dell'Assemblea Consortile)

  1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile viene eletto, a voto palese, dall'Assemblea Consortile nel suo seno con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dell'Assemblea Consortile.
  2. Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo l'Assemblea Consortile elegge il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile.
  3. Il Presidente rappresenta l'Assemblea Consortile ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
  4. Il Presidente è l'organo di raccordo tra l'Assemblea Consortile e il Consiglio di Amministrazione e come tale vigila sulla osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi forniti dall'Assemblea Consortile per la realizzazione dei programmi ed il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio;
  5. Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:
    1. rappresenta e convoca l'Assemblea Consortile;
    2. stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Consortile;
    3. presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
    4. controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
    5. compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni;
    6. sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile il Presidente dell'Assemblea Consortile provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
    7. richiede ai singoli Comuni la disponibilità a far parte del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 16-bis. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla costituzione dell'Assemblea Consortile ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 16 - (Indennità e rimborso spese)

  1. Ai componenti dell'Assemblea del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio recettizio, le norme previste dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e dai decreti ministeriali in materia.

ART. 16 bis - (Il Gruppo di Lavoro)

  1. Viene prevista la istituzionalizzazione di un organismo consultivo denominato Gruppo di Lavoro, con il compito di collegamento fra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da rappresentanti dei Comuni facenti parte del Consorzio che abbiano dichiarato la propria disponibilità.
  3. Il Gruppo di Lavoro è convocato e presieduto dal Presidente dell'Assemblea.

CAPO III
Il Consiglio di Amministrazione

ART. 17 - (Composizione e durata in carica)

  1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto, per un periodo corrispondente alla durata dei Consigli Comunali, dall'Assemblea, nella sua prima adunanza e si compone di n. 3 consiglieri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, esterni all'Assemblea Consortile e non facenti parte delle Giunte degli Enti consorziati, aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso Aziende pubbliche e private, nell'associazionismo e nel volontariato, per uffici pubblici ricoperti, debitamente documentati da "curricula".
  3. L'elenco dei candidati sarà formato sulla base di un avviso pubblico che indicherà i requisiti che gli Amministratori dovranno possedere, come previsto dal comma precedente, opportunamente documentati con la presentazione dei "curricula".
  4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza qualificata delle quote di partecipazione e dei componenti l'Assemblea Consortile, sulla base di una proposta programmatica, sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea Consortile che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione, contenente i nomi dei candidati alle cariche di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere. Tale proposta, contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea Consortile nella Segreteria del Consorzio. Il suddetto documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali. In seconda convocazione sono eletti i candidati che abbiano conseguito i voti favorevoli di oltre la metà delle quote di partecipazione, nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile.
  5. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I componenti del Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del consiglio stesso e cioè fino all'insediamento dei loro successori.
  6. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
  7. Si procede al rinnovo anticipato del Consiglio di Amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, venga rinnovata la maggioranza dei consigli degli Enti consorziati.
  8. I componenti del Consiglio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Consortile.

ART. 18 - (Incompatibilità)

  1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.
  2. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale e sopravvengono le incompatibilità di cui sopra e di cui all'art. 17, comma 2.
  3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, anche su proposta di un qualunque Amministratore del Consorzio o di un Ente consorziato.

ART. 19 - (Revoca)

  1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea Consortile, pari ad almeno un terzo delle quote e approvata dall'Assemblea Consortile a maggioranza qualificata delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea Consortile.
  2. Nella stessa seduta l'Assemblea Consortile nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 - (Competenze)

  1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile, tutti gli atti di amministrazione ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa del Consorzio, che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
  2. Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:
    1. propone all'Assemblea Consortile il Bilancio annuale di previsione ed il Bilancio pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
    2. propone all'Assemblea Consortile gli altri atti fondamentali di cui all'art. 12, comma 3 del presente Statuto;
    3. propone all'Assemblea Consortile l'assunzione dei mutui a medio e a lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
    4. propone all'Assemblea Consortile questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consiglio di Amministrazione che necessitano del parere consultivo degli Enti Consorziati.
    5. approva i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e non attribuiti ad altri organi;
    6. delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazione di cassa;
    7. delibera i prelevamenti dal fondo di riserva e le variazioni di cassa;
    8. approva le linee di indirizzo in materia di gare d'appalto e di gestione dei servizi;
    9. delibera in relazione alle azioni da esperire e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati;
    10. determina gli indicatori e i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
    11. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di Bilancio, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei successivi 60 giorni a pena di decadenza;
    12. nomina il Direttore;
    13. determina le indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo contenute nella Relazione Previsionale Programmatica, allegata al Bilancio Preventivo;
    14. nomina il Segretario del Consorzio e ne determina gli emolumenti;
    15. approva il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile;
    16. approva la dotazione organica, i piani triennali di assunzione del personale, secondo le linee di indirizzo dell'Assemblea;
    17. conferisce gli incarichi di consulenza e collaborazione esterna;
    18. Individua e nomina i responsabili delle Aree Funzionali e dei Servizi;
    19. Nomina le Commissioni di Appalto e di Concorso per le assunzioni di personale;
  3. Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.

ART. 21 - (Funzionamento)

  1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
  2. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno due componenti o del Direttore.
  3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno 2 componenti. In tal caso le delibere dovranno essere adottate con il voto unanime favorevole.
  4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono aperte al pubblico; ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore.
  5. I Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.
  6. Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.
  7. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla Legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, alle forme e alle modalità di redazione e di pubblicazione. Esse vengono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

ART. 22 - (Indennità e rimborso spese)

  1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione competono le indennità di carica nonché il rimborso delle spese di viaggio, così come previste dalla vigente normativa, determinate come previsto nell'art. 20 del presente Statuto.

CAPO IV
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ART. 23 - (Competenze)

  1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la Rappresentanza Legale dell'Ente. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente e deve raccordarsi con il Presidente dell'Assemblea Consortile. Coordina l'attività programmatica e di indirizzo dettata dall'Assemblea Consortile con l'attività di Amministrazione e di Governo del Consiglio di Amministrazione ed assicura l'unità dell'attività del Consorzio.
  2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle sedute e ne promuove e coordina l'attività; può conferire incarichi ai singoli componenti, sottoscrive le deliberazioni del Consiglio; può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Sovraintende e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento e funzionamento degli Uffici e dei Servizi. In caso di necessità ed urgenza adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima seduta utile, che dovrà tenersi entro il termine massimo di trenta giorni.
  3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea Consortile. Ogni volta che lo richiede deve essere sentito dall'Assemblea Consortile.

ART. 24 - (Vice Presidente)

  1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.
  2. Quando è assente o impedito il Vice Presidente, la Presidenza è assunta dal Consigliere più anziano.

ART. 25 - (Rimozione e sospensione)

  1. Il Presidente del Consorzio e i componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.

CAPO V
Il Direttore

ART. 26 - (Nomina)

  1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso nel rispetto delle vigenti norme ovvero con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato nel rispetto delle vigenti norme, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, in conformità agli indirizzi dell'Assemblea Consortile, di cui al punto f) dell'art. 12. C. 2. La nomina a Direttore del Consorzio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale in uno dei Comuni Consorziati.

ART. 27 - (Competenze)

  1. Il Direttore è l'organo preposto, con responsabilità manageriale, alla gestione dell'attività del Consorzio. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia e di efficienza.
  2. Il Direttore, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi del D. Lgs. 267/2000, dirige e coordina il personale; in caso di inerzia del personale, ha anche poteri sostitutivi; irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi, presiede le Commissioni di gara e di disciplina, nonché le Commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti, adotta i provvedimenti a lui demandati dal Regolamento per i Servizi in Economia. Sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta del Bilancio Preventivo e di Rendiconto Finanziario. Gestisce le relazioni sindacali. Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei Servizi del Consorzio.
  3. Deve intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, nonché dell'Assemblea Consortile, senza diritto di voto.
  4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 28 - (Sostituzione)

Nei casi di vacanza temporanea del posto di Direttore, le funzioni vengono esercitate, su designazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Responsabili di Area del Consorzio o da persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

Titolo III
ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

CAPO I

ART. 29 - (Ordinamento degli Uffici)

  1. Il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile.
  2. Il Consiglio di Amministrazione approva altresì la dotazione organica, i piani triennali di assunzione del personale, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile.
  3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale degli Enti Locali.
  4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti Consorziati e/o Convenzionati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, mediante incarico.

ART. 30 - (Il Segretario)

  1. Il Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra i Segretari degli Enti consorziati o convenzionati.
  2. In caso di assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte da altro Segretario Comunale o di Comunità Montana, scelto dal Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, roga i contratti in cui il Consorzio è parte.
  4. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e ogni altra funzione che gli è attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 31 - (Incompatibilità e Responsabilità)

  1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
  2. Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO IV
CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 32 - (Principi generali)

  1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
  2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi, interventi ed obiettivi.
  3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 38 del presente Statuto, metodologie di analisi e valutazione, nonchè rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.
  4. Si applicano al Consorzio le norme dettate dal D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, non essendo compatibile con le finalità dell'Ente, che non ha caratteristiche economico-imprenditoriali, la normativa prevista per le Aziende speciali.

ART. 33 - (Bilancio di Previsione annuale)

  1. Il Bilancio di Previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel Bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
  2. Il Bilancio di Previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
  3. Il Bilancio di Previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro i termini di legge.
  4. Le variazioni al Bilancio sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di Bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea Consortile entro i sessanta giorni seguenti e, comunque entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Consortile è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
  5. La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea Consortile entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del Bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio.

ART. 34 - (Informazione)

  1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza del Bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

ART. 35 - (Piano Esecutivo di Gestione)

  1. Sulla base del Bilancio di Previsione annuale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il Piano Esecutivo di Gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Direttore ed al Responsabile dell'Area e/o del Servizio.

ART. 36 - (Bilancio pluriennale)

  1. Il Consorzio allega al Bilancio annuale di Previsione un Bilancio Pluriennale di Competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all'art. 33 del presente Statuto, escluso quello dell'annualità.
  2. Il Bilancio Pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

ART. 37 - (Relazione Previsionale e Programmatica)

  1. La Relazione Previsionale e Programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale ed allegata al Bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.
  2. La Relazione Previsionale e Programmatica è redatta per programmi con riferimento a quanto indicato nei Bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 38 - (Controllo di gestione)

  1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.
  2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparizione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 39 - (Rendiconto)

  1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il Rendiconto redatto in conformità alla legge.
  2. Lo schema di Rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
  3. Lo schema di Rendiconto adottato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dal D. Lgs. 267/2000.
  4. Lo schema di Rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea Consortile entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
  5. Il Rendiconto è approvato dall'Assemblea Consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo all'Esercizio Finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della Relazione del Revisore.

ART. 40 - (Provvedimenti di riequilibrio del Bilancio)

  1. Entro il 30 settembre, l'Assemblea Consortile provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
  2. La deliberazione è allegata al Rendiconto dell'Esercizio relativo.

Il Revisore

ART. 41 - (Nomina e revoca)

  1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote e scelto fra i soggetti previsti dalla legge ed aventi i necessari requisiti.
  2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
  3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a sei mesi.
  4. Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D. Lgs. 267/2000.

ART. 42 - (Competenze)

  1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.
  2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi Uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea Consortile e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Revisore collabora con l'Assemblea Consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.
  4. Il Revisore riferisce sia al Consiglio di Amministrazione sia all'Assemblea Consortile e presenta a quest'ultima relazione scritta sul conto consuntivo.
  5. Il Revisore risponde della veridicità delle attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo Ufficio.

ART. 43 - (Patrimonio)

  1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli Enti consorziati in relazione al perseguimento degli scopi statutari, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso nell'esercizio della sua attività. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, 2° comma, del Codice Civile.
  2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di Contabilità.
  3. Il trasferimento e la cessione a terzi dei beni immobili sono deliberati dall'Assemblea Consortile.
  4. Il Consorzio non può realizzare utili a carico degli Enti consorziati; gli eventuali avanzi di amministrazione sono posti a riduzione dei contributi consortili ordinari annuali, dopo aver garantito comunque tutti i servizi istituzionali dell'Ente.

ART. 44 - (Mezzi finanziari)

  1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici e altre entrate quali le rendite patrimoniali, l'accensione di prestiti, quote di partecipazione degli utenti, sulla base di appositi tariffari, altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

ART. 45 - (Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti consorziati)

  1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
  2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad 1/4 della somma comunicata, salvo conguaglio.
  3. Se tale versamento non avviene entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa diffida, può richiedere al Difensore Civico la nomina del Commissario ad acta per l'emissione del mandato d'ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

ART. 46 - (Servizio di Tesoreria)

  1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
  2. L'oggetto del Servizio di Tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.

ART.47 - (Convenzioni e contratti)

  1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno-infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposita convenzione con l'A.S.L. competente, in conformità alla legislazione regionale.
  2. Il Consorzio può stipulare apposite Convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
  3. Il Consorzio può altresì stipulare convenzioni con le Comunità Montane ricomprese nel proprio ambito territoriale per la realizzazione di progetti integrati.
  4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute.
  5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO V
RESPONSABILITA' E CONTROLLI

ART. 48 - (Responsabilità)

  1. Agli Amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle Autonomie Locali. Il Consorzio assicura i propri Amministratori, il Direttore e il personale con funzioni direttive contro i rischi conseguenti rispettivamente all'espletamento del mandato e delle funzioni. Gli Amministratori debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti od affini fino al quarto grado civile.

ART. 49 - (Controllo e vigilanza)

  1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal D. Lgs. 267/2000.

ART. 50 - (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

  1. Le deliberazioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio della sede consortile.
  2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE

ART. 51 - (Partecipazione, informazione e diritto di accesso)

  1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle leggi 241/1990 e 267/2000.
  2. Il Consorzio uniforma la propria attività al principio della trasparenza. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge 267/2000 e dalla legge 241/1990.
  3. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento del servizio sul territorio. A tal fine il Consorzio si impegna a:
    • assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
    • promuovere e, se richiesto partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
    • predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.
  4. Il Consorzio promuove la valorizzazione e la partecipazione del volontariato instaurando legami di collaborazione stabili con le Associazioni interessate, tramite convenzioni ai sensi della Legge 266/91.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 - (Funzioni Normative)

  1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
  2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle Leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
  3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 53 - (Disposizione Transitoria relativa alla durata in carico dell'attuale Consiglio di Amministrazione)

L'attuale Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino alla scadenza del mandato della maggioranza dei Comuni costituenti il Consorzio.

ART. 54 - (Disposizione finale)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs.267/2000, in quanto compatibili, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.


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