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Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale
"Valle di Susa"
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:: Atto di Costituzione

L'anno duemilatre, ad iniziare dal giorno dieci del mese di ottobre in Susa presso la Sede del Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale "VALLE DI SUSA" - Piazza San Francesco n. 4, 10059 SUSA - fra i Signori:


NOMINATIVO COMUNE
GENOVESE PIER GIUSEPPE (Assessore delegato) COMUNE DI ALMESE
MANCINI MARINA (Assessore delegato) COMUNE DI AVIGLIANA
FRANCESCHINI MAURIZIO (Vice Sindaco) COMUNE DI BARDONECCHIA
ALPE PAOLO COMUNE DI BORGONE SUSA
BARBON ROBERTO COMUNE DI BRUZOLO
VIGHETTI GIACINTO (Assessore delegato) COMUNE DI BUSSOLENO
ANDREONE MARCELLO COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
GIULIANO PIER LUIGI COMUNE DI CAPRIE
MARCHESE MEINARDI LUCIANA (Assessore delegato) COMUNE DI CASELETTE
SERRA ROBERTO COMUNE DI CESANA TORINESE
GIAI GIULIANA (Vice Sindaco) COMUNE DI CHIANOCCO
CLER SILVIO (Assessore delegato) COMUNE DI CHIOMONTE
CODOGNOLA MARIA ROSA (Assessore delegato) COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
CAPRA FRANCO COMUNE DI CLAVIERE
CANUTO GIUSEPPINA COMUNE DI CONDOVE
PATRIA BARBARA (Assessore delegato) COMUNE DI EXILLES
VAIR ENZO COMUNE DI GIAGLIONE
CHIAPUSSO ADRIANO (Vice Sindaco) COMUNE DI GRAVERE
BELLANDO CESARE COMUNE DI MATTIE
BERGERO ROBERTO (Assessore delegato) COMUNE DI MEANA DI SUSA
BERNARD VALERIO (Consigliere delegato) COMUNE DI MOMPANTERO
CARENA MAURO COMUNE DI MONCENISIO
CHIAPUSSO MARINA (Assessore delegato) COMUNE DI NOVALESA
BERTERO MARIA EVELINA COMUNE DI OULX
GIORDA GIORGIO (Vice Sindaco) COMUNE DI RUBIANA
GARAVELLI MASSIMO COMUNE DI SALBERTRAND
BELLONE LOREDANA (Vice Sindaco) COMUNE DI SAN DIDERO
BAR DANILO COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA
BARONE SERGIO COMUNE DI SANT'AMBROGIO
CAPPUCCIO MARIA DONATA (Assessore delegato) COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA
STRAZZABOSCO ERWIN COMUNE DI SAUZE DI CESANA
BACCON ALVARO (Assessore delegato) COMUNE DI SAUZE D'OULX
PLANO SANDRO COMUNE DI SUSA
GIOBERTO LIONELLO (Assessore delegato) COMUNE DI VAIE
MABERTO MAURA (Assessore delegato) COMUNE DI VENAUS
RICHETTO GIAN PAOLO (Assessore delegato) COMUNE DI VILLAR DORA
CHIABERTO EMILIO COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

Rispettivamente Sindaci pro tempore ( o Assessori delegati)/Funzionari dei seguenti Comuni:

COMUNE DELIBERA
Almese (deliberazione C.C. n. 28 del 29/05/2003)
Avigliana (deliberazione C.C. n. 103 del 20/06/2003)
Bardonecchia (deliberazione C.C. n. 18 del 25/09/2003)
Borgone Susa (deliberazione C.C. n. 24 del 03/06/2003)
Bruzolo (deliberazione C.C. n. 15 del 19/06/2003)
Bussoleno (deliberazione C.C. n. 32 del 30/06/2003)
Buttigliera Alta (deliberazione C.C. n. 18 del 07/07/2003)
Caprie (deliberazione C.C. n. 15 del 27/06/2003)
Caselette (deliberazione C.C. n. 9 del 27/05/2003)
Cesana Torinese (deliberazione C.C. n. 20 del 20/06/2003)
Chianocco (deliberazione C.C. n. 11 del 06/06/2003)
Chiomonte (deliberazione C.C. n. 12 del 25/06/2003)
Chiusa San Michele (deliberazione C.C. n. 19 del 09/07/2003)
Claviere (deliberazione C.C. n. 15 del 02/07/2003)
Condove (deliberazione C.C. n. 25 del 30/06/2003)
Exilles (deliberazione C.C. n. 10 del 16/05/2003)
Giaglione (deliberazione C.C. n. 8 del 09/06/2003)
Gravere (deliberazione C.C. n. 11 del 10/06/2003)
Mattie (deliberazione C.C. n. 15 del 19/06/2003)
Meana di Susa (deliberazione C.C. n. 15 del 26/06/2003)
Mompantero (deliberazione C.C. n. 12 del 30/05/2003)
Moncenisio (deliberazione C.C. n. 15 del 17/05/2003)
Novalesa (deliberazione C.C. n. 12 del 05/06/2003)
Oulx (deliberazione C.C. n. 10 del 04/06/2003)
Rubiana (deliberazione C.C. n. 21 del 26/05/2003)
Salbertrand (deliberazione C.C. n. 17 del 18/04/2003)
San Didero (deliberazione C.C. n. 14 del 06/06/2003)
San Giorio di Susa (deliberazione C.C. n. 8 del 24/06/2003)
Sant'Ambrogio di Torino (deliberazione C.C. n. 19 del 10/06/2003)
Sant'Antonino di Susa (deliberazione C.C. n. 23 del 23/06/2003)
Sauze di Cesana (deliberazione C.C. n. 15 del 19/05/2003)
Sauze d'Oulx (deliberazione C.C. n. 20 del 13/05/2003)
Susa (deliberazione C.C. n. 17 del 30/05/2003)
Vaie (deliberazione C.C. n. 20 del 26/06/2003)
Venaus (deliberazione C.C. n. 10 del 22/05/2003)
Villar Dora (deliberazione C.C. n. 23 del 23/05/2003)
Villar Focchiardo (deliberazione C.C. n. 20 del 30/05/2003)

autorizzati alla stipula della presente convenzione in nome e per conto degli Enti medesimi in forza della deliberazione a fianco di ciascun Ente indicata.


(L'operazione della firma del presente documento si è conclusa il 28/11/2003)

PREMESSO

che i Servizi Socio assistenziali sono stati attivati in forma consortile, fin dal 1997, su tutto il territorio dei Comuni sopraelencati e sono individuati dall'art. 22 L.R. 62/95;

che gli Enti Locali suelencati intendono garantire il livello dei servizi raggiunto ed evitare che la gestione non associata degli stessi possa pregiudicare la qualità;

che la gestione associata è ritenuta e risultata ottimale al vaglio dell'esperienza di oltre sei anni, sia per le economie di scala che si realizzano, sia per la dimensione del Consorzio, che consente l'organica programmazione degli interventi ed un'erogazione omogenea di servizi in tutti i Comuni;

che gli Enti sottoscrittori del presente accordo intendono proseguire nella gestione dei Servizi socio-assistenziali in forma associata mediante Consorzio Intercomunale, che provvederà, a cooperare con l'A.S.L. competente, per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari;

che la volontà comune di continuare a dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopraindicati, implica la stipula di una nuova convenzione che sostanzi l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno statuto che ne disciplini l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che regolamentano i rapporti tra i consortisti;

visto l'art. 31 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

vista la Legge 8/11/2000 n. 328;


TUTTO CIO' PREMESSO

Fra i sopracitati Comuni si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Denominazione

  • I Comuni stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa", siglabile in Con. I.S.A. "Valle di Susa", con sede in Susa.

Art. 2 Finalità

  • Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
  • Il Consorzio esercita le funzioni che la Legge 8/11/2000 n. 328 attribuisce ai Comuni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali in materia.
  • Il Consorzio persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento.

Art. 3 Durata - Recesso

  • Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio a tempo indeterminato.
  • Lo scioglimento del Consorzio avviene per deliberazione degli Enti Consorziati che rappresentino la maggioranza qualificata delle quote di partecipazione (2/3) e dei componenti dell'Assemblea.
  • In caso di scioglimento il patrimonio è ripartito fra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione di cui al successivo art. 5, nonchè al tempo di durata dell'adesione al Consorzio; tenendo conto degli apporti patrimoniali degli Enti consorziati di cui all'art. 43 dello Statuto del Consorzio; gli oneri diretti e indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli Enti consorziati.
  • Il recesso anticipato dell'Ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse o a motivate determinazioni di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.
  • Il recesso è comunicato all'Assemblea Consortile, che ne prende atto, con preavviso di almeno un anno rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  • Gli Enti consorziati approvano successivamente la modifica dello statuto e della convenzione.
  • L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con valenza pluriennale, fino ad esaurimento delle obbligazioni.
  • Nel caso che il recesso sia imposto da norme di legge soppravvenute o determinato da una nuova e differente definizione degli ambiti territoriali connessi alla gestione dei Servizi Socio-Sanitari, l'Assemblea, nel prenderne atto, individuerà le modalità di regolazione dei rapporti giuridico-economici. Il capitale conferito rimane di proprietà del Consorzio, andando la quota di partecipazione del consorziato receduto ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri soci.

Art. 4 Ammissione di nuovi Enti al Consorzio

  • Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, l'ammissione di altri Enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'assunzione della deliberazione di ammissione da parte dell'Assemblea Consortile.
  • Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica dello statuto e della convenzione.

Art. 5 Quota di partecipazione

La partecipazione alla gestione del Consorzio è fondata sulla quota.
La quota di partecipazione è stabilita in base alla cifra annua corrisposta da ciascun Comune consorziato, che è data dalla quota pro-capite, determinata annualmente dall'Assemblea consortile, moltiplicato l'entità della popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
E' stata prevista 1 quota per i primi Euro 2.582,27 (5 milioni) di spesa e poi 1 quota ogni Euro 5.164,57 (10 milioni).
Le quote di partecipazione saranno aggiornate annualmente con deliberazione dell'Assemblea Consortile sulla base della variazione dei parametri quota pro-capite e popolazione residente.


Art. 5 bis Nomine da parte del Presidente del Consorzio

Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile il Presidente del Consorzio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla costituzione dell'Assemblea Consortile ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 5 ter Determinazione degli indirizzi da parte dell'Assemblea Consortile per la nomina e designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, aziende ed istituzioni.

L'Assemblea Consortile definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni espressamente riservata dalla legge all'Assemblea.

Art. 6 Trasmissione atti agli Enti Consorziati

Gli atti fondamentali del Consorzio vanno trasmessi, secondo le modalità operative stabilite dall'Assemblea, agli Enti consorziati.

Art. 7 Consultazione ed informazione

  • Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea su richiesta del Consiglio di Amministrazione (art. 20,comma 2, lett. d) dello Statuto) o di almeno 1/3 delle quote di partecipazione nonché dei componenti, deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.
  • Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal medesimo.

Art. 8 Oneri Finanziari

  • I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
  • Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad 1/4 della somma comunicata, salvo conguaglio.
  • Se tale versamento non avviene entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa diffida, può richiedere al Difensore Civico la nomina del Commissario ad acta per l'emissione del mandato d'ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 9 Garanzie

  • La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli utenti dell'ambito territoriale degli Enti consorziati.
  • Si conviene che ciascun Ente consorziato può sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti all'attività consortile.
  • La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

Art. 10 Modifica della convenzione

Le modifiche alla presente convenzione sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta adottata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nonché delle quote di partecipazione.


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